Art. 17

Regole e condizioni per l'apposizione del marchio CE

In vigore dal 9 mar 2016
Regole e condizioni per l'apposizione del marchio CE 1.   Il marchio CE va apposto in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio e sull'accessorio o eventualmente sulla targhetta che ne riporta i dati. Qualora la natura dell'apparecchio o dell'accessorio non lo consenta o non lo giustifichi, è apposto sull'imballaggio e sui documenti che accompagnano l'apparecchio o l'accessorio. 2.   Il marchio CE va apposto prima che l'apparecchio o l'accessorio sia immesso sul mercato. 3.   Al marchio CE deve seguire il numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione dell'apparecchio o dell'accessorio e le ultime due cifre dell'anno in cui è stato apposto il marchio CE. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario. 4.   Il marchio CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolari. 5.   Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina il marchio CE e promuovono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marchio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:426:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Regole e condizioni per l'apposizione del marchio CE (Art. 17 Regolamento (UE) 2016/426) — Testo vigente | Portale Normativo