Art. 18

Diciture

In vigore dal 9 mar 2016
Diciture 1.   Le diciture di cui all'allegato IV sono apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sull'apparecchio o sulla targhetta che ne riporta i dati nonché, eventualmente, sull'accessorio o sulla targhetta che ne riporta i dati. 2.   Le diciture di cui all'allegato IV sono apposte prima che l'apparecchio o l'accessorio sia immesso sul mercato.
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Diciture (Art. 18 Regolamento (UE) 2016/426) — Testo vigente | Portale Normativo