Art. 30

Contestazione della competenza degli organismi notificati

In vigore dal 9 mar 2016
Contestazione della competenza degli organismi notificati 1.   La Commissione indaga su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati a sua conoscenza dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato ai requisiti e alle responsabilità cui è sottoposto. 2.   Lo Stato membro notificante fornirà alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative al fondamento della notifica o al mantenimento della competenza dell'organismo notificato in questione. 3.   La Commissione garantisce la riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini. 4.   La Commissione, se accerta che un organismo notificato non soddisfa, o non soddisfa più, i requisiti per essere notificato, adotta un atto di esecuzione con cui chiede allo Stato membro notificante di prendere i provvedimenti correttivi necessari e, all'occorrenza, di revocare la notifica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:426:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo