Art. 28

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

In vigore dal 9 mar 2016
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1.   La Commissione attribuisce un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione. 2.   La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati. La Commissione provvede ad aggiornare l'elenco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:426:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo