Art. 28
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
In vigore dal 9 mar 2016
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
1. La Commissione attribuisce un numero di identificazione a ciascun organismo notificato.
Essa assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione.
2. La Commissione mette pubblicamente a disposizione l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali sono stati notificati.
La Commissione provvede ad aggiornare l'elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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