Art. 29
Modifiche delle notifiche
In vigore dal 9 mar 2016
Modifiche delle notifiche
1. Se un'autorità di notifica accerta o viene a sapere che un organismo notificato ha cessato di soddisfare i requisiti di cui all' o non adempie ai suoi obblighi, essa provvede a limitare, sospendere o revocare la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o d'inadempimento di tali obblighi. L'autorità di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
2. Nei casi di limitazione, sospensione, revoca della notifica o di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, lo Stato membro notificante provvede affinché le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
Storico versioni
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