Art. 43
Non conformità formale
In vigore dal 9 mar 2016
Non conformità formale
1. Fatto salvo l', se uno Stato membro giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a)
la marcatura CE è stata apposta in violazione dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente regolamento;
b)
la marcatura CE non è stata apposta;
c)
il numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione è stato apposto in violazione dell' o non è stato apposto;
d)
la dichiarazione di conformità UE non accompagna il sottosistema o il componente di sicurezza;
e)
la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata;
f)
la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata correttamente;
g)
la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
h)
le informazioni di cui all', paragrafo 6, o all', paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
i)
qualsiasi altro requisito amministrativo di cui all' o all' non è rispettato.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure del caso per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del sottosistema o del componente di sicurezza o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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