Art. 45
Sanzioni
In vigore dal 9 mar 2016
Sanzioni
1. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici, delle disposizioni del presente regolamento e della legislazione nazionale adottata a norma dello stesso. Tali disposizioni possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.
Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono essere inasprite se l'operatore economico interessato ha precedentemente commesso un'analoga violazione del presente regolamento.
Gli Stati membri comunicano tali norme alla Commissione al più tardi entro il 21 marzo 2018 e notificano immediatamente qualsiasi modifica successiva delle stesse.
2. Gli Stati membri adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle norme sulle sanzioni da irrogare in caso di violazione, da parte degli operatori economici, del presente regolamento.
Storico versioni
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