Art. 46

Disposizioni transitorie

In vigore dal 9 mar 2016
Disposizioni transitorie Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di sottosistemi o componenti di sicurezza oggetto della direttiva 2000/9/CE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del 21 aprile 2018. Gli Stati membri non ostacolano la messa in servizio di impianti a fune oggetto della direttiva 2000/9/CE conformi a tale direttiva e installati prima del 21 aprile 2018. Per quanto riguarda i componenti di sicurezza, gli attestati e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 2000/9/CE sono validi nell'ambito del presente regolamento.
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