Art. 21
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
In vigore dal 9 mar 2016
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
1. La marcatura CE è apposta sul sottosistema o sul componente di sicurezza, o sulla relativa targhetta segnaletica, in modo visibile, leggibile e indelebile. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del sottosistema o del componente di sicurezza, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
2. La marcatura CE è apposta sul sottosistema o sul componente di sicurezza prima della sua immissione sul mercato.
3. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo mandatario.
4. La marcatura CE e il numero di identificazione di cui al paragrafo 3 possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio indicante un rischio o un uso particolare.
5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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