Art. 41
Procedura di salvaguardia dell'Unione
In vigore dal 9 mar 2016
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Se in esito alla procedura di cui all', paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni avverso una misura presa da uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla normativa dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata o meno.
La Commissione indirizza la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e all'operatore o agli operatori economici interessati.
2. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il sottosistema o il componente di sicurezza non conforme sia ritirato dal proprio mercato e ne informano la Commissione. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.
3. Se la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità del sottosistema o del componente di sicurezza è attribuita alle carenze delle norme armonizzate di cui all', paragrafo 5, lettera b), del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all' del regolamento (UE) n. 1025/2012.
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