Art. 8
Posti d'ispezione frontalieri e punto di entrata designato
In vigore dal 5 gen 2016
Posti d'ispezione frontalieri e punto di entrata designato
1. Le partite di prodotti di cui all', paragrafo 1, sono immesse nell'Unione attraverso un punto di entrata designato ai sensi dell', lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (10) («punto di entrata designato»).
2. Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti di cui all', paragrafo 1, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio (11). Tali partite sono immesse nell'Unione attraverso un posto d'ispezione frontaliero ai sensi dell', paragrafo 2, lettera g), di tale direttiva.
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