Art. 2
Definizione
In vigore dal 5 gen 2016
Definizione
Ai fini del presente regolamento, per «partita» si intende:
—
per i prodotti per i quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi a norma dell', una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, della stessa classe o descrizione, oggetto degli stessi documenti, trasportata con gli stessi mezzi di trasporto e proveniente dalla stessa prefettura del Giappone,
—
per gli altri prodotti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, una quantità di qualsiasi alimento per animali o prodotto alimentare che rientra nel campo di applicazione del presente regolamento, oggetto degli stessi documenti, trasportata con gli stessi mezzi di trasporto e proveniente da una o più prefetture del Giappone, nei limiti della dichiarazione di cui all'.
Storico versioni
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