Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 5 gen 2016
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica agli alimenti per animali e ai prodotti alimentari ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio (7) («i prodotti») originari del Giappone o da esso provenienti, esclusi: a) i prodotti che sono stati raccolti e/o trasformati prima dell'11 marzo 2011; b) le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine animale di cui all' del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione (8); c) le scorte personali di alimenti per animali e prodotti alimentari di origine non animale, a carattere non commerciale e destinate a una persona fisica unicamente per uso e consumo personale. In caso di dubbio, l'onere della prova incombe al destinatario dei prodotti.
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