Art. 5

Dichiarazione per taluni prodotti

In vigore dal 5 gen 2016
Dichiarazione per taluni prodotti 1.   Ogni partita di funghi, pesce e prodotti della pesca ad eccezione dei pettinidi, riso, semi di soia, kaki, farfaraccio giapponese o maggiore (fuki), Aralia spp., germogli di bambù, felce maggiore, felce florida giapponese, felce penna di struzzo e koshiabura o di prodotti da essi derivati o di alimenti per animali e prodotti alimentari composti contenenti per oltre il 50 % tali prodotti, originari del Giappone o da esso provenienti, è accompagnata da una dichiarazione valida redatta e firmata a norma dell'. 2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 attesta che i prodotti sono conformi alla legislazione vigente in Giappone. 3.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 certifica inoltre che: a) il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell'11 marzo 2011; o b) il prodotto non è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II (9) per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, né proveniente da una di esse; o c) il prodotto è proveniente da una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto, ma non è originario di una di esse né è stato esposto a radioattività durante il transito; o d) il prodotto è originario di una delle prefetture elencate nell'allegato II per le quali sono obbligatori il campionamento e l'analisi di tale prodotto ed è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi; o e) se non è nota l'origine del prodotto o degli ingredienti presenti in misura superiore al 50 %, il prodotto è accompagnato da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi. 4.   Il pesce e i prodotti della pesca catturati o raccolti nelle acque costiere delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba o Iwate sono accompagnati dalla dichiarazione di cui al paragrafo 1 e da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell'analisi, indipendentemente dal loro luogo di sbarco.
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