Art. 7

Identificazione

In vigore dal 5 gen 2016
Identificazione Ogni partita di prodotti di cui all', paragrafo 1, è identificata da un codice che è riportato nella dichiarazione di cui all', nel rapporto di analisi di cui all', paragrafo 3, nel documento comune di entrata o nel documento veterinario comune di entrata di cui all', paragrafo 2, e nel certificato sanitario che accompagna la partita.
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