Art. 9

Notifica preventiva

In vigore dal 5 gen 2016
Notifica preventiva 1.   Gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti notificano anticipatamente l'arrivo di ogni partita di prodotti di cui all', paragrafo 1. 2.   Ai fini della notifica preventiva, gli operatori del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o i loro rappresentanti compilano: a) per i prodotti di origine non animale: la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all', lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, tenendo presenti le note orientative per la compilazione del DCE figuranti nell'allegato II di detto regolamento. Ai fini del presente regolamento, la casella I.13 del DCE può contenere più di un codice di prodotto; b) per il pesce e i prodotti della pesca: il documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (12). Il rispettivo documento è trasmesso all'autorità competente del punto di entrata designato o del posto d'ispezione frontaliero almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita.
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