Art. 10

Controlli ufficiali

In vigore dal 5 gen 2016
Controlli ufficiali 1.   Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano i seguenti controlli sui prodotti di cui all', paragrafo 1: a) controlli documentali su tutte le partite; b) controlli casuali di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio-134 e cesio-137. I risultati delle analisi sono resi disponibili entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi. 2.   Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione di cui all' sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti per animali e di prodotti alimentari non è conforme al presente regolamento.
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