Art. 10
Controlli ufficiali
In vigore dal 5 gen 2016
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano i seguenti controlli sui prodotti di cui all', paragrafo 1:
a)
controlli documentali su tutte le partite;
b)
controlli casuali di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio-134 e cesio-137. I risultati delle analisi sono resi disponibili entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi.
2. Qualora i risultati delle analisi di laboratorio provino che le garanzie fornite nella dichiarazione di cui all' sono false, la dichiarazione è ritenuta non valida e la partita di alimenti per animali e di prodotti alimentari non è conforme al presente regolamento.
Storico versioni
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