Art. 12

Immissione in libera pratica

In vigore dal 5 gen 2016
Immissione in libera pratica 1.   L'immissione in libera pratica di ogni partita di prodotti di cui all', paragrafo 1, è soggetta alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore degli alimenti per animali e dei prodotti alimentari o di un suo rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta effettuati tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 del DCE e sia firmata nella casella II.21 del DCE. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti di cui all', paragrafo 1, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 97/78/CE. L'immissione in libera pratica di tali partite è soggetta al regolamento (CE) n. 136/2004.
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