Art. 16
Obbligo di separazione
In vigore dal 17 dic 2015
Obbligo di separazione
1. Laddove le funzioni di custodia siano state delegate totalmente o in parte, il depositario assicura che il terzo cui esse sono delegate a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE operi nel rispetto dell'obbligo di separazione previsto dal medesimo articolo, paragrafo 3, lettera c), verificando che esso:
a)
tenga i necessari registri e conti che permettono al depositario di distinguere, immediatamente e in qualsiasi momento, le attività degli OICVM clienti del depositario dalle attività proprie, da quelle degli altri clienti, da quelle tenute dal depositario per proprio conto e da quelle tenute per clienti del depositario diversi dagli OICVM;
b)
tenga i registri e i conti secondo modalità che ne garantiscono l'esattezza, in particolare la corrispondenza con le attività tenute in custodia per conto dei clienti del depositario;
c)
effettui riconciliazioni periodiche tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui ha subdelegato funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE;
d)
introduca idonee modalità organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione degli strumenti finanziari, o dei diritti a essi legati, in seguito a abuso degli strumenti finanziari, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza;
e)
tenga il contante dell'OICVM su uno o più conti aperti presso la banca centrale di un paese terzo o presso un ente creditizio autorizzato in un paese terzo, purché l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM consideri almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione, in conformità all', paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2009/65/CE, i requisiti prudenziali di vigilanza e normativi applicati agli enti creditizi in tale paese terzo.
2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis qualora il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE decida di subdelegarle, totalmente o in parte, ad un altro terzo in conformità allo stesso articolo, paragrafo 3, terzo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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