Art. 17

Protezione delle attività dell'OICVM in caso d'insolvenza quando sono delegate funzioni di custodia

In vigore dal 17 dic 2015
Protezione delle attività dell'OICVM in caso d'insolvenza quando sono delegate funzioni di custodia 1.   Il depositario si accerta che il terzo ubicato in un paese terzo al quale saranno o sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE adotti tutte le misure necessarie affinché, in caso di sua insolvenza, le attività dell'OICVM tenute in custodia siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i suoi creditori. 2.   Il depositario si accerta che il terzo adotti le misure seguenti: a) ottenimento del parere legale di una persona fisica o giuridica indipendente che confermi che il diritto fallimentare applicabile ammette la separazione delle attività degli OICVM clienti del depositario dalle attività proprie, da quelle degli altri clienti, da quelle tenute per il conto proprio del depositario e da quelle tenute per clienti del depositario diversi dagli OICVM, cui fa riferimento l', e che le attività degli OICVM clienti del depositario sono escluse dal patrimonio del terzo in caso di insolvenza e sono indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo cui sono state delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE; b) accertamento del fatto che siano soddisfatte, al momento in cui è concluso l'accordo di delega con il depositario e quindi su base continuativa per tutto il periodo coperto dalla delega, le condizioni in base alle quali la normativa e la giurisprudenza in materia di insolvenza applicabili nel paese terzo interessato ammettono che le attività degli OICVM clienti del depositario siano separate e indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori, secondo quanto indicato alla lettera a); c) informazione immediata del depositario qualora venga meno una delle condizioni di cui alla lettera b); d) tenuta di registri e conti accurati e aggiornati delle attività degli OICVM, che consentano al depositario di stabilirne in qualsiasi momento l'esatta natura, ubicazione e proprietà; e) trasmissione al depositario, a cadenza periodica e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento, di una dichiarazione che indica nei particolari le attività degli OICVM clienti del depositario; f) informazione del depositario circa le modifiche del diritto fallimentare applicabile e della relativa applicazione concreta. 3.   Laddove il depositario abbia delegato funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE a un terzo ubicato nell'Unione, il terzo gli trasmette, a cadenza periodica e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento, una dichiarazione che specifica nei particolari le attività degli OICVM clienti del depositario. 4.   Il depositario provvede a che le funzioni imposte dai paragrafi 1 e 2 si applichino mutatis mutandis qualora il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE decida di subdelegarle, totalmente o in parte, ad un altro terzo in conformità allo stesso articolo, paragrafo 3, terzo comma.
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