Art. 18

Perdita di uno strumento finanziario custodito

In vigore dal 17 dic 2015
Perdita di uno strumento finanziario custodito 1.   Lo strumento finanziario custodito dal depositario o dal terzo cui la custodia è stata delegata a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE è considerato perduto ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma, della medesima direttiva quando si verifica una delle circostanze seguenti: a) l'asserito diritto di proprietà dell'OICVM è dimostrato non valido, perché ha cessato di esistere ovvero non è mai esistito; b) l'OICVM è stato privato definitivamente del diritto di proprietà sullo strumento finanziario; c) l'OICVM non può disporre, direttamente o indirettamente, dello strumento finanziario. 2.   La società di gestione o la società di investimento appura la perdita dello strumento finanziario a seguito di un processo documentato cui le autorità competenti hanno facile accesso. Una volta appurata, la perdita è notificata immediatamente agli investitori su supporto durevole. 3.   Lo strumento finanziario custodito non è considerato perduto ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE quando l'OICVM è privato in via definitiva del diritto di proprietà su di esso ma lo strumento è sostituito da uno o più altri strumenti finanziari ovvero convertito in essi. 4.   In caso di insolvenza del terzo cui è stata delegata la custodia dello strumento finanziario a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, la società di gestione o la società di investimento appura la perdita dello strumento finanziario custodito non appena si verifica in modo incontrovertibile una delle circostanze previste al paragrafo 1. Una delle circostanze previste al paragrafo 1 si verifica in modo incontrovertibile al più tardi a conclusione della procedura di insolvenza. La società di gestione o la società di investimento e il depositario seguono attentamente l'andamento della procedura di insolvenza al fine di stabilire se tutti gli strumenti finanziari affidati al terzo cui è stata delegata la custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, o alcuni di essi, siano effettivamente perduti. 5.   La perdita di uno strumento finanziario custodito è appurata a prescindere dal fatto che le circostanze previste al paragrafo 1 si siano verificate a seguito di frode, negligenza o altra condotta intenzionale o involontaria.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2016/438 — Perdita di uno strumento finanziario custodito | Portale Normativo