Art. 18 · Perdita di uno strumento finanziario custodito

Art. 18

Perdita di uno strumento finanziario custodito

In vigore dal 17 dic 2015
Perdita di uno strumento finanziario custodito 1.   Lo strumento finanziario custodito dal depositario o dal terzo cui la custodia è stata delegata a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE è considerato perduto ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma, della medesima direttiva quando si verifica una delle circostanze seguenti: a) l'asserito diritto di proprietà dell'OICVM è dimostrato non valido, perché ha cessato di esistere ovvero non è mai esistito; b) l'OICVM è stato privato definitivamente del diritto di proprietà sullo strumento finanziario; c) l'OICVM non può disporre, direttamente o indirettamente, dello strumento finanziario. 2.   La società di gestione o la società di investimento appura la perdita dello strumento finanziario a seguito di un processo documentato cui le autorità competenti hanno facile accesso. Una volta appurata, la perdita è notificata immediatamente agli investitori su supporto durevole. 3.   Lo strumento finanziario custodito non è considerato perduto ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE quando l'OICVM è privato in via definitiva del diritto di proprietà su di esso ma lo strumento è sostituito da uno o più altri strumenti finanziari ovvero convertito in essi. 4.   In caso di insolvenza del terzo cui è stata delegata la custodia dello strumento finanziario a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, la società di gestione o la società di investimento appura la perdita dello strumento finanziario custodito non appena si verifica in modo incontrovertibile una delle circostanze previste al paragrafo 1. Una delle circostanze previste al paragrafo 1 si verifica in modo incontrovertibile al più tardi a conclusione della procedura di insolvenza. La società di gestione o la società di investimento e il depositario seguono attentamente l'andamento della procedura di insolvenza al fine di stabilire se tutti gli strumenti finanziari affidati al terzo cui è stata delegata la custodia a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE, o alcuni di essi, siano effettivamente perduti. 5.   La perdita di uno strumento finanziario custodito è appurata a prescindere dal fatto che le circostanze previste al paragrafo 1 si siano verificate a seguito di frode, negligenza o altra condotta intenzionale o involontaria.
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