Art. 4
Costi ammissibili
In vigore dal 17 dic 2015
Costi ammissibili
1. Sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione i seguenti costi:
a)
il costo dei prodotti forniti nell'ambito del programma e distribuiti agli allievi degli istituti scolastici di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i costi di acquisto, locazione, noleggio e leasing delle attrezzature utilizzate per la fornitura e la distribuzione dei prodotti, come previsto nella strategia dello Stato membro;
b)
i seguenti costi correlati, che scaturiscono direttamente dall'attuazione del programma:
i)
i costi relativi all'obbligo di controllo e valutazione da parte dello Stato membro di cui all' del presente regolamento;
ii)
i costi di pubblicità del programma, che è direttamente finalizzata a informare il pubblico in merito al programma, tra cui:
—
il costo del manifesto di cui all' del presente regolamento,
—
il costo delle campagne di informazione attraverso trasmissioni radiotelevisive, comunicazioni elettroniche, quotidiani e mezzi di comunicazione analoghi,
—
il costo di sessioni informative, conferenze, seminari e gruppi di lavoro intesi a informare il pubblico in merito al programma e eventi simili,
—
il costo del materiale informativo e promozionale, quali lettere, opuscoli, volantini, gadget e simili;
iii)
i costi delle misure di accompagnamento di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare:
—
i costi per l'organizzazione di corsi di degustazione, l'istituzione e il mantenimento di attività di giardinaggio, l'organizzazione di visite ad aziende agricole e di attività analoghe intese ad avvicinare i bambini all'agricoltura,
—
i costi delle misure volte a educare i bambini all'agricoltura e ad abitudini alimentari sane e a sensibilizzarli alle questioni ambientali connesse alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei prodotti.
2. Quando il trasporto e la distribuzione dei prodotti sono fatturati separatamente, tali costi sono ammissibili all'aiuto dell'Unione soltanto se non superano il 3 % del costo dei prodotti.
Se i prodotti sono forniti gratuitamente agli istituti scolastici, i costi di trasporto e di distribuzione di tali prodotti possono beneficiare dell'aiuto dell'Unione, sulla base delle fatture, nei limiti di un massimale fissato nella strategia dello Stato membro.
3. Le spese per la pubblicità e le misure di accompagnamento non possono essere finanziate a titolo di altri programmi di aiuti dell'Unione.
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e le spese relative ai costi di personale non sono ammissibili all'aiuto dell'Unione se tali costi di personale sono finanziati da fondi pubblici dello Stato membro.
5. L'importo complessivo dei costi ammissibili per la pubblicità non supera il 5 % dell'assegnazione annuale definitiva di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per ciascuno Stato membro interessato.
L'importo complessivo dei costi ammissibili per l'acquisto, la locazione, il noleggio e il leasing di attrezzature e per il controllo e la valutazione non supera il 10 % dell'assegnazione annuale definitiva per ciascuno Stato membro interessato.
L'importo complessivo dei costi ammissibili per le misure di accompagnamento non supera il 15 % dell'assegnazione annuale definitiva per ciascuno Stato membro interessato.
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