Art. 8

Controllo e valutazione

In vigore dal 17 dic 2015
Controllo e valutazione 1.   Gli Stati membri predispongono strutture e modalità adeguate per garantire il controllo annuale dell'attuazione del programma. 2.   Gli Stati membri esaminano l'attuazione del programma al fine di valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi. 3.   Se uno Stato membro non presenta alla Commissione una relazione di valutazione contenente i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro i termini di cui all', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/248, l'importo dell'assegnazione definitiva successiva è ridotto come segue: a) del 5 %, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni; b) del 10 %, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni. Una volta che il termine è superato per più di 60 giorni, l'assegnazione definitiva è ridotta dell'1 % per giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante.
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