Art. 9
Sanzioni
In vigore dal 17 dic 2015
Sanzioni
In caso di pagamenti irregolari che non sono dovuti a un errore manifesto e in caso di frode o negligenza grave di cui è responsabile il richiedente, quest'ultimo, oltre a rimborsare i pagamenti indebiti, paga un importo pari alla differenza tra l'importo inizialmente versato e quello al quale ha diritto.
Storico versioni
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