Art. 7
Sospensione e revoca del riconoscimento
In vigore dal 17 dic 2015
Sospensione e revoca del riconoscimento
Se un richiedente riconosciuto non rispetta gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, l'autorità competente sospende il riconoscimento del richiedente per un periodo compreso tra uno e dodici mesi oppure lo revoca, a seconda della gravità dell'inadempienza e conformemente al principio di proporzionalità.
Queste misure non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure se l'inadempienza è di scarsa entità.
Su domanda del richiedente e se è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca, l'autorità competente può ripristinare il riconoscimento del richiedente dopo un periodo minimo di 12 mesi dalla data alla quale è stato posto rimedio ai motivi che hanno determinato la revoca.
Storico versioni
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