Art. 6

Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti

In vigore dal 17 dic 2015
Condizioni per il riconoscimento dei richiedenti 1.   Il richiedente è riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'istituto scolastico al quale sono forniti e/o distribuiti i prodotti. Il riconoscimento è subordinato ai seguenti impegni scritti assunti dal richiedente: a) garantire che i prodotti finanziati dall'Unione nell'ambito del programma siano messi a disposizione per il consumo da parte degli allievi che frequentano gli istituti scolastici per i quali è chiesto l'aiuto; b) utilizzare l'aiuto assegnato per il controllo e la valutazione, la pubblicità o le misure di accompagnamento conformemente agli obiettivi del programma; c) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti, per i quantitativi corrispondenti, se è accertato che i prodotti non sono stati distribuiti agli allievi o non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto dell'Unione; d) rimborsare gli aiuti indebitamente percepiti per le misure di accompagnamento, se è accertato che tali misure non sono state attuate correttamente; e) mettere i documenti giustificativi a disposizione dell'autorità competente, dietro richiesta; f) consentire qualsiasi misura di controllo disposta dall'autorità competente, in particolare per quanto concerne la verifica della contabilità e le ispezioni fisiche. 2.   Per le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione dei prodotti, i richiedenti si impegnano inoltre per iscritto a tenere un registro con i nomi e gli indirizzi degli istituti scolastici o, se del caso, delle autorità scolastiche nonché dei prodotti e dei quantitativi che sono stati loro venduti o distribuiti. 3.   Per le domande di aiuto relative al controllo, alla valutazione o alla pubblicità, si applicano solo le lettere b) ed e) del paragrafo 1. 4.   Per le domande di aiuto relative alle misure di accompagnamento, si applicano solo le lettere b), d), e) ed f) del paragrafo 1. L'autorità competente può inoltre specificare eventuali impegni scritti a carico del richiedente, in particolare per quanto riguarda: a) le misure di accompagnamento svolte nelle scuole, quando tali scuole non sono richiedenti; b) le misure di accompagnamento che includono la distribuzione dei prodotti.
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