Art. 5
Condizioni generali per la concessione dell'aiuto e la selezione dei richiedenti
In vigore dal 17 dic 2015
Condizioni generali per la concessione dell'aiuto e la selezione dei richiedenti
1. L'aiuto concesso a uno Stato membro nell'ambito del programma è distribuito ai richiedenti che hanno presentato all'autorità competente una domanda di aiuto che riguarda uno o più dei seguenti elementi:
a)
fornitura e/o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici nell'ambito del programma;
b)
controllo e valutazione delle azioni;
c)
pubblicità;
d)
misure di accompagnamento.
Le domande di aiuto sono presentate soltanto dai richiedenti che sono stati riconosciuti a norma dell'.
2. Gli Stati membri selezionano i richiedenti tra i seguenti organismi:
a)
istituti scolastici;
b)
autorità scolastiche;
c)
fornitori e/o distributori dei prodotti;
d)
organizzazioni appositamente costituite, che agiscono in nome e per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche;
e)
qualsiasi altro organismo pubblico o privato preposto alla gestione e alla realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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