Art. 5

Condizioni generali per la concessione dell'aiuto e la selezione dei richiedenti

In vigore dal 17 dic 2015
Condizioni generali per la concessione dell'aiuto e la selezione dei richiedenti 1.   L'aiuto concesso a uno Stato membro nell'ambito del programma è distribuito ai richiedenti che hanno presentato all'autorità competente una domanda di aiuto che riguarda uno o più dei seguenti elementi: a) fornitura e/o distribuzione di prodotti agli allievi degli istituti scolastici nell'ambito del programma; b) controllo e valutazione delle azioni; c) pubblicità; d) misure di accompagnamento. Le domande di aiuto sono presentate soltanto dai richiedenti che sono stati riconosciuti a norma dell'. 2.   Gli Stati membri selezionano i richiedenti tra i seguenti organismi: a) istituti scolastici; b) autorità scolastiche; c) fornitori e/o distributori dei prodotti; d) organizzazioni appositamente costituite, che agiscono in nome e per conto di uno o più istituti scolastici o autorità scolastiche; e) qualsiasi altro organismo pubblico o privato preposto alla gestione e alla realizzazione di qualsivoglia attività di cui al paragrafo 1.
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