Art. 3

Riassegnazione dell'aiuto dell'Unione

In vigore dal 17 dic 2015
Riassegnazione dell'aiuto dell'Unione 1.   Qualora gli Stati membri non abbiano presentato domanda di aiuto dell'Unione entro il termine di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/248, o abbiano richiesto solo parte dell'assegnazione indicativa dell'aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e fissata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/248, la loro assegnazione indicativa o la parte di essa non richiesta sono riassegnate agli Stati membri che hanno comunicato alla Commissione, entro lo stesso termine, l'intenzione di utilizzare un importo superiore all'assegnazione indicativa. 2.   La riassegnazione è limitata in funzione del livello di utilizzazione dell'assegnazione definitiva dell'aiuto dell'Unione da parte dello Stato membro interessato per l'anno scolastico terminato prima della presentazione della domanda di aiuto. Tale livello di utilizzazione è determinato sulla base delle dichiarazioni delle spese trasmesse alla Commissione entro il 15 ottobre dell'anno scolastico successivo, conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (7). I limiti della riassegnazione sono fissati come segue: a) quando l'utilizzazione dell'assegnazione definitiva è inferiore o pari al 50 %, non è concesso alcun aiuto supplementare; b) quando l'utilizzazione dell'assegnazione definitiva è superiore al 50 % ma inferiore o pari al 75 %, l'importo massimo dell'aiuto supplementare è limitato al 50 % dell'assegnazione indicativa; c) quando l'utilizzazione dell'assegnazione definitiva è superiore al 75 %, l'importo massimo dell'aiuto supplementare non è limitato. Tali limiti non si applicano nei primi due anni scolastici di attuazione del programma da parte di uno Stato membro.
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