Art. 2

Strategia degli Stati membri

In vigore dal 17 dic 2015
Strategia degli Stati membri 1.   Al momento di elaborare la loro strategia di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono scegliere a quale livello geografico e amministrativo intendono attuare il programma. Gli Stati membri che decidono di attuare il programma a livello regionale elaborano una strategia per ciascuna regione. Lo Stato membro che attua il programma a livello regionale istituisce un punto di contatto unico per le informazioni e le comunicazioni alla Commissione. La strategia può comprendere più di un anno scolastico ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione (6). 2.   Le misure di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sostengono la distribuzione dei prodotti e sono direttamente collegate agli obiettivi del programma. Tali misure possono interessare anche i genitori e gli insegnanti. 3.   Gli Stati membri che intendono partecipare al programma comunicano alla Commissione la propria strategia entro il 31 gennaio che precede l'inizio del primo anno scolastico coperto dalla strategia. 4.   Qualora modifichi la sua strategia, lo Stato membro comunica alla Commissione la nuova strategia entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla modifica.
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