Art. 5

Composizione del portafoglio

In vigore dal 16 dic 2015
Composizione del portafoglio 1.   Per quanto concerne la composizione del portafoglio del Fondo, il Comitato rispetta i seguenti requisiti: a) almeno il 60 % del portafoglio è composto da attività che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61; b) almeno il 30 % del portafoglio è composto da attività che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettere da a) ad e) e g), del regolamento delegato (UE) 2015/61; c) non oltre il 15 % del portafoglio è composto da attività che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento delegato (UE) 2015/61. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le attività che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono trattate in modo equivalente alle attività sottostanti l'organismo.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2016/451 — Composizione del portafoglio | Portale Normativo