Art. 10

Derivati

In vigore dal 16 dic 2015
Derivati 1.   Il Comitato utilizza i derivati esclusivamente ai fini della gestione dei rischi, compresa la gestione del rischio di mercato e del rischio di liquidità. Il Comitato può adottare orientamenti per precisare gli usi ammissibili dei derivati. 2.   Il Comitato utilizza esclusivamente derivati compensati mediante: a) una controparte centrale autorizzata ai sensi dell' o 15 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 del medesimo; oppure b) una banca centrale, a condizione che un'agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) prescelta valuti le esposizioni verso tale banca centrale o verso l'amministrazione centrale del relativo paese almeno nella classe di merito di credito 1, in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. 3.   Il requisito di cui all', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non si applica all'uso di derivati da parte del Comitato a norma del presente articolo.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2016/451 — Derivati | Portale Normativo