Art. 10
Derivati
In vigore dal 16 dic 2015
Derivati
1. Il Comitato utilizza i derivati esclusivamente ai fini della gestione dei rischi, compresa la gestione del rischio di mercato e del rischio di liquidità. Il Comitato può adottare orientamenti per precisare gli usi ammissibili dei derivati.
2. Il Comitato utilizza esclusivamente derivati compensati mediante:
a)
una controparte centrale autorizzata ai sensi dell' o 15 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 del medesimo; oppure
b)
una banca centrale, a condizione che un'agenzia esterna di valutazione del merito del credito (ECAI) prescelta valuti le esposizioni verso tale banca centrale o verso l'amministrazione centrale del relativo paese almeno nella classe di merito di credito 1, in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Il requisito di cui all', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 non si applica all'uso di derivati da parte del Comitato a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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