Art. 9

Criteri supplementari in materia di diversificazione

In vigore dal 16 dic 2015
Criteri supplementari in materia di diversificazione 1.   Fatte salve le disposizioni dell', il Comitato si adopera per diversificare gli investimenti sotto il profilo delle scadenze. 2.   Al momento di decidere in merito alla diversificazione, il Comitato tiene conto degli elementi di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento e, se del caso, della liquidità e delle altre caratteristiche della garanzia di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.
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