Art. 14

Amministrazione

In vigore dal 16 dic 2015
Amministrazione 1.   Il Comitato adotta un quadro di governance che garantisca un'efficace attuazione della strategia di investimento e che includa l'assegnazione dei ruoli, delle responsabilità e delle deleghe necessarie. 2.   Il Comitato adotta norme di controllo interno al fine di verificare la conformità tra la strategia di investimento, la sua attuazione e le norme stabilite nel presente regolamento. 3.   La sessione esecutiva del Comitato informa la sua sessione plenaria in merito ai risultati dell'attuazione della strategia di investimento. 4.   Il Comitato adotta le regole e procedure interne necessarie all'applicazione del presente regolamento. 5.   Il Comitato può istituire, all'interno della sessione plenaria, una commissione che lo assista nell'applicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:451:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Regolamento (UE) 2016/451 — Amministrazione | Portale Normativo