Art. 15

Gestione dei rischi

In vigore dal 16 dic 2015
Gestione dei rischi 1.   Il Comitato rispetta i principi di sana gestione finanziaria e del rischio. 2.   Il Comitato quantifica tutti i rischi utilizzando metodi di misurazione adeguati alla gestione e al controllo dei diversi tipi di rischio. 3.   Il Comitato applica molteplici metodi di misurazione del rischio per ciascun tipo di rischio, rileva elementi sia attuali che prospettici e utilizza informazioni di tipo sia quantitativo che qualitativo, in modo da evitare un eccessivo affidamento su un unico metodo di misurazione del rischio. 4.   Il Comitato integra le regolari misurazioni del rischio con prove di stress e analisi di scenari al fine di individuare le aree ad alto rischio e di valutare gli effetti combinati di shock finanziari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2016:451:oj#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 15 Regolamento (UE) 2016/451 — Gestione dei rischi | Portale Normativo