Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 16 dic 2015
Disposizioni transitorie 1.   Prima di adottare la sua prima strategia di investimento, il Comitato può depositare tutti gli importi di cui all', paragrafo 1, presso le banche centrali di uno o più Stati membri. 2.   Prima di effettuare i calcoli necessari per determinare per la prima volta le quote di cui all', paragrafo 2, il Comitato può basarsi su stime per l'applicazione dell', paragrafi 2 e 3.
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