Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 16 dic 2015
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le norme che regolano l'investimento da parte del Comitato di risoluzione unico (di seguito «il Comitato») degli importi detenuti nel Fondo di risoluzione unico (di seguito «il Fondo») di cui all'articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.
2. Il presente regolamento non si applica alle garanzie di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato, di cui all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.
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Proeli:reg_del:2016:451:oj#art-1