Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 dic 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1.   «settori istituzionali»: i settori istituzionali così come definiti al paragrafo 1.28 dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96; 2.   «settori di attività economica»: le sezioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006; 3.   «organismi di diritto pubblico»: gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell', paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6); 4.   «banche centrali del SEBC»: le banche centrali del SEBC secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 45, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
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