Art. 4
Attività ammissibili per gli investimenti
In vigore dal 16 dic 2015
Attività ammissibili per gli investimenti
1. Il Comitato stabilisce l'ammissibilità delle attività per gli investimenti in base ai requisiti generali per le attività liquide degli enti creditizi di cui all', paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all', paragrafo 7, lettere (a) e (b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2. Il Comitato investe gli importi di cui all', paragrafo 1, esclusivamente in attività che soddisfano i requisiti previsti all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, lettere da (a) ad (e), e all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
3. Al Comitato non si applicano i requisiti relativi agli enti creditizi stabiliti alla seconda frase dell', paragrafo 1, lettera d), all', paragrafo 1, lettera f), punto iii), all', paragrafo 1, lettera c), punto iii), all', paragrafo 1, lettera d), punto v), e dell', paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
4. Il Comitato effettua un'adeguata valutazione delle attività ammissibili prima di investire in esse, prendendone in esame anche la liquidità, la qualità creditizia e la compatibilità con gli obiettivi di investimento di cui all'. Nel valutare la prudenza di un singolo investimento dovrebbe essere presa in considerazione la sua interazione con l'intero portafoglio titoli.
5. Nel caso in cui un'attività non risulti più ammissibile, il Comitato riduce progressivamente l'esposizione del Fondo nei confronti di tale attività. Fatto salvo l', il Comitato procede alla riduzione entro termini e secondo modalità atti a ridurre al minimo ogni impatto sui prezzi di mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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