Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 dic 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. «settori istituzionali»: i settori istituzionali così come definiti al paragrafo 1.28 dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96;
2. «settori di attività economica»: le sezioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006;
3. «organismi di diritto pubblico»: gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell', paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
4. «banche centrali del SEBC»: le banche centrali del SEBC secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 45, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2016:451:oj#art-2