Art. 6

Diversificazione settoriale

In vigore dal 16 dic 2015
Diversificazione settoriale 1.   Gli investimenti realizzati con gli importi detenuti nel Fondo sono sufficientemente diversificati sotto il profilo settoriale. 2.   Il Comitato limita le esposizioni nei confronti di singoli settori istituzionali e di singoli settori di attività economica. 3.   Il Comitato tiene conto del fatto che le correlazioni tra settori di attività economica possono ridurre l'effettiva diversificazione ottenuta mediante l'applicazione del paragrafo 2. 4.   In aggiunta ai requisiti di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, il Comitato limita anche le esposizioni indirette nei confronti degli emittenti di cui all', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2016/451 — Diversificazione settoriale | Portale Normativo