Art. 5
Composizione del portafoglio
In vigore dal 16 dic 2015
Composizione del portafoglio
1. Per quanto concerne la composizione del portafoglio del Fondo, il Comitato rispetta i seguenti requisiti:
a)
almeno il 60 % del portafoglio è composto da attività che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61;
b)
almeno il 30 % del portafoglio è composto da attività che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettere da a) ad e) e g), del regolamento delegato (UE) 2015/61;
c)
non oltre il 15 % del portafoglio è composto da attività che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
2. Ai fini del paragrafo 1, le attività che soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 sono trattate in modo equivalente alle attività sottostanti l'organismo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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