Art. 318

Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare

In vigore dal 24 nov 2015
Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare [, paragrafo 4, lettera c), del codice] L’autorità doganale effettua le seguenti operazioni: a) notifica alla Commissione e alle autorità doganali degli altri Stati membri i sigilli di un modello particolare in uso e i sigilli di un modello particolare che essa ha deciso di non approvare per motivi di irregolarità o carenze tecniche; b) riesamina i sigilli di un modello particolare da essa approvati e in uso, se viene informata che un’altra autorità ha deciso di non approvare un determinato sigillo di un modello particolare; c) conduce una consultazione reciproca al fine di giungere a una valutazione comune; d) sorveglia l’uso dei sigilli di un modello particolare da parte di persone autorizzate in conformità dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Se necessario, la Commissione e gli Stati membri possono di comune accordo stabilire un sistema di numerazione comune e definire l’uso di caratteristiche di sicurezza e tecnologie comuni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-318

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 318 Regolamento (UE) 2015/2447 — Vigilanza doganale per l’uso di sigilli di un modello particolare | Portale Normativo