Art. 317

Formalità per l’uso di sigilli di un modello particolare

In vigore dal 24 nov 2015
Formalità per l’uso di sigilli di un modello particolare [, paragrafo 4, lettera c), del codice] 1.   I sigilli di un modello particolare devono essere conformi ai requisiti di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento. I sigilli certificati da un organismo competente in conformità alla norma internazionale ISO 17712:2013 «Container per il trasporto di merci – Sigilli meccanici» sono considerati conformi a tali requisiti. Per i trasporti effettuati in container si utilizzano, nella misura del possibile, sigilli con caratteristiche di alta sicurezza. 2.   I sigilli di un modello particolare recano una delle seguenti indicazioni: a) il nome della persona autorizzata ad usarlo in conformità dell’, paragrafo 4, lettera c), del codice; b) un’abbreviazione o un codice corrispondente sulla base dei quali l’autorità doganale dello Stato membro di partenza è in grado di identificare la persona interessata. 3.   Il titolare del regime indica il numero e i singoli identificatori dei sigilli di un modello particolare nella dichiarazione di transito e appone i sigilli al più tardi al momento dello svincolo delle merci per il regime di transito unionale.
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Art. 317 Regolamento (UE) 2015/2447 — Formalità per l’uso di sigilli di un modello particolare | Portale Normativo