Art. 315

Formalità per le merci che circolano in regime di transito unionale ricevute da un destinatario autorizzato

In vigore dal 24 nov 2015
Formalità per le merci che circolano in regime di transito unionale ricevute da un destinatario autorizzato [, paragrafo 4, lettera b), del codice] 1.   Al momento dell’arrivo delle merci in un luogo precisato nell’autorizzazione di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del codice, il destinatario autorizzato è tenuto a: a) informare senza indugio l’ufficio doganale di destinazione dell’arrivo delle merci, riferendo eventuali irregolarità o incidenti verificatisi durante il trasporto; b) scaricare le merci soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’ufficio doganale di destinazione; c) dopo lo scarico, registrare senza indugio i risultati dell’ispezione e ogni altra informazione pertinente riguardante lo scarico nelle proprie scritture contabili; d) notificare all’ufficio doganale di destinazione i risultati dell’ispezione delle merci e informarlo di qualsiasi irregolarità al massimo entro il terzo giorno successivo al giorno in cui il destinatario ha ricevuto l’autorizzazione per lo scarico delle merci. 2.   Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto notifica dell’arrivo delle merci nei locali del destinatario autorizzato, esso informa di tale arrivo l’ufficio doganale di partenza. 3.   Se l’ufficio doganale di destinazione ha ricevuto i risultati dell’ispezione delle merci di cui al paragrafo 1, lettera d), esso invia i risultati del controllo all’ufficio doganale di partenza al massimo entro il sesto giorno successivo al giorno in cui le merci sono state consegnate al destinatario autorizzato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-315

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 315 Regolamento (UE) 2015/2447 — Formalità per le merci che circolano in regime di transito unionale ricevute da un destinatario autorizzato | Portale Normativo