Art. 313

Campo di applicazione territoriale delle semplificazioni

In vigore dal 24 nov 2015
Campo di applicazione territoriale delle semplificazioni (, paragrafo 4, del codice) 1.   Le semplificazioni di cui all’, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice si applicano unicamente alle operazioni di transito unionale che hanno inizio nello Stato membro in cui è concessa l’autorizzazione delle semplificazioni. 2.   La semplificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del codice si applica unicamente alle operazioni di transito unionale che terminano nello Stato membro in cui è concessa l’autorizzazione della semplificazione. 3.   La semplificazione di cui all’, paragrafo 4, lettera e), del codice si applica unicamente negli Stati membri specificati nell’autorizzazione della semplificazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-313

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 313 Regolamento (UE) 2015/2447 — Campo di applicazione territoriale delle semplificazioni | Portale Normativo