Art. 316

Fine del regime di transito unionale per merci ricevute da un destinatario autorizzato

In vigore dal 24 nov 2015
Fine del regime di transito unionale per merci ricevute da un destinatario autorizzato [, paragrafo 4, lettera b), del codice] 1.   Si considera che il titolare del regime abbia rispettato i propri obblighi e il regime di transito si considera concluso in conformità dell’, paragrafo 2, del codice, quando le merci sono state presentate intatte al destinatario autorizzato di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del codice nel luogo precisato nell’autorizzazione entro il termine fissato in conformità dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   Su richiesta del trasportatore, il destinatario autorizzato rilascia una ricevuta che certifica l’arrivo delle merci in un luogo specificato nell’autorizzazione di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del codice e contiene un riferimento all’MRN dell’operazione di transito unionale. La ricevuta è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato 72-03.
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Art. 316 Regolamento (UE) 2015/2447 — Fine del regime di transito unionale per merci ricevute da un destinatario autorizzato | Portale Normativo