Art. 297

Termine per la presentazione delle merci

In vigore dal 24 nov 2015
Termine per la presentazione delle merci [, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice] 1.   L’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto di quanto segue: a) l’itinerario; b) il mezzo di trasporto; c) la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine; d) tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime. 2.   Se il termine è stabilito dall’ufficio doganale di partenza, esso vincola le autorità doganali degli Stati membri sul cui territorio sono introdotte le merci nel corso dell’operazione di transito unionale e non può essere modificato da tali autorità.
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Art. 297 Regolamento (UE) 2015/2447 — Termine per la presentazione delle merci | Portale Normativo