Art. 297
Termine per la presentazione delle merci
In vigore dal 24 nov 2015
Termine per la presentazione delle merci
[, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice]
1. L’ufficio doganale di partenza fissa il termine entro il quale le merci sono presentate all’ufficio doganale di destinazione, tenendo conto di quanto segue:
a)
l’itinerario;
b)
il mezzo di trasporto;
c)
la normativa in materia di trasporti o le altre normative che potrebbero avere un impatto sulla fissazione di un termine;
d)
tutte le informazioni pertinenti comunicate dal titolare del regime.
2. Se il termine è stabilito dall’ufficio doganale di partenza, esso vincola le autorità doganali degli Stati membri sul cui territorio sono introdotte le merci nel corso dell’operazione di transito unionale e non può essere modificato da tali autorità.
Storico versioni
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