Art. 296

Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto

In vigore dal 24 nov 2015
Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto [, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, lettera a), del codice] 1.   Su una stessa dichiarazione di transito possono figurare soltanto le merci vincolate al regime di transito unionale che sono trasferite o stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione su un unico mezzo di trasporto, in un container o in un collo. Tuttavia, su una stessa dichiarazione di transito possono figurare merci trasferite o che stanno per essere trasferite da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione in più container o in più colli, quando i container o i colli sono caricati su un unico mezzo di trasporto. 2.   Ai fini del presente articolo sono considerati un mezzo di trasporto unico i mezzi di trasporto seguenti, a condizione che le merci trasportate siano oggetto di un’unica spedizione: a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi; b) un gruppo di carrozze o di vagoni ferroviari; c) le navi componenti un unico convoglio. 3.   Qualora, ai fini del regime di transito unionale, un unico mezzo di trasporto sia utilizzato sia per il carico di merci in più uffici doganali di partenza e per il loro scarico in più di un ufficio doganale di destinazione, per ciascuna spedizione devono essere presentate dichiarazioni di transito separate.
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Art. 296 Regolamento (UE) 2015/2447 — Dichiarazione di transito e mezzo di trasporto | Portale Normativo